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WHISTLEBLOWING POLICY

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DISCIPLINA DELLE TUTELE COLLEGATE (WHISTLEBLOWING)

 

 

  1. Contesto e Scopo

Whistleblowing è l’istituto giuridico, regolato dal D.Lgs. n. 24/2023, in forza del quale i dipendenti oppure terze parti di una pubblica amministrazione o di un’azienda privata possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti di interesse generale riscontrati durante la propria attività.

Esso è stato introdotto a seguito della ratifica da parte dell’Italia di convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa), oltre che a seguito di raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Il primo atto legislativo italiano risale al 2012 quando, con l’articolo 1, comma 51, della legge 190 è stato introdotto nel nostro Paese l’articolo 54-bis all’interno del D.Lgs. n. 165/2001 in forza del quale è stata prevista a una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi di matrice anglosassone con il termine whistleblowing.

L’Unione Europea ha, successivamente, licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 con l’obiettivo di garantire un’adeguata tutela alle persone che lavorano nel settore pubblico o privato, le quali decidano di segnalare illeciti (violazioni del diritto dell’Unione che ledono pubblici interessi) di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, così da creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.

Il nostro Paese, in attuazione della predetta Direttiva Europea ha emanato il D.Lgs. n. 24/2023.

L’ANAC, anche in attuazione del D.Lgs. n. 24/2023 – con la delibera n. 311/2023 - ha approvato le nuove “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.

In questo contesto si inserisce il presente Regolamento per la gestione delle segnalazioni, il quale si pone lo scopo di tutelare il dipendente (o il soggetto ad esso equiparato, quale ad es. un collaboratore, un fornitore) che, nell’interesse dell'integrità di Padania Acque S.p.A., segnala o denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Società.

A tal fine, il Regolamento

  • rappresenta le regole di cui Padania Acque S.p.A. si è dotata al fine di attuare i principi ispiratori dell’istituto “whistleblowing”;
  • precisa le modalità con le quali Padania Acque S.p.A. gestisce le segnalazioni;
  •  dettaglia le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell’identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento intende, quindi, rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e/o timori di ritorsioni o discriminazioni.

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime, rilevato che chi segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell’istituto del whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023).

  1. Documenti di riferimento
  • D.Lgs. n. 24/2023;
  • Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, documento approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311/2023 (disciplina whistleblowing);
  • Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i.;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • Decreto Legislativo n. 33/2013;
  • Codice civile;
  • Codice penale;
  • Regolamento (UE) n. 2016/679;
  • Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/08.
  1. Definizioni

Di seguito vengono elencate le definizioni di alcuni principali termini utilizzati nel presente documento:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;

CDA: Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A.;

ODV: Organismo di Vigilanza - nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 - di Padania Acque S.p.A.;

MOGC: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

Padania Acque o Società: Padania Acque S.p.A.;

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità di Padania Acque S.p.A. e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato di cui al D.lgs. n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi, il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5);

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito di Padania Acque S.p.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Segnalazione (da intendersi tale anche nella forma verbale del “segnalare”): la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023;

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Persona segnalante o whistleblower: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con la Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

  1. Ambito di applicazione oggettivo

Il presente Regolamento disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l’integrità di Padania Acque S.p.A., delle quali siano venute a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro con la stessa.

Possono, pertanto, costituire oggetto di segnalazione ai fini dell’applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 circostanze integranti:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ivi previsti;
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato);
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene - sulla base di elementi concreti - che potrebbero avere luogo.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano:

  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate e/o con colleghi;
  • alle segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, così come indicate nella parte II dell’allegato al D.Lgs. n. 24/2023, ovvero dagli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del predetto allegato;
  • alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale;
  • alle segnalazioni anonime.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge n. 300/1970, come pure la facoltà di inoltrare una denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

  1. I soggetti tutelati dal D.Lgs. n. 24/2023

In ipotesi di segnalazione afferenti a violazioni conosciute nell’ambito del contesto di lavoro di Padania Acque S.p.A., le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano:

  • ai membri del Consiglio di Amministrazione;
  • ai dirigenti;
  • ai dipendenti;
  • ai membri degli Organi di controllo, di indirizzo e valutazione
  • ai soggetti esterni quali: collaboratori/consulenti ed i fornitori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

La tutela del whistleblower si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione a favore del segnalante, di cui al capo III del D.Lgs. n. 24/2023, si applicano anche:

  • ai facilitatori;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.
  1. I canali di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata secondo tre canali alternativi:

- la segnalazione interna, ai sensi degli artt. 4-5 del D.Lgs. n. 24/2023;

- la segnalazione esterna, ai sensi degli artt. 6-7-8 del D.Lgs. n. 24/2023;

- la divulgazione pubblica, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023.

    1. Segnalazione interna

Padania Acque S.p.A. ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In aderenza all’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT.

Invero, le segnalazioni possono essere effettuate mediante piattaforma informaticaSoftware Segnalazioni – Whistleblowing” alla quale il segnalante accede tramite il sito web istituzionale di Padania Acque S.p.A., sezione “Società Trasparente” => sottosezione “Altri contenuti” => “Prevenzione della corruzione” => “Segnalazione di fatti illeciti – Whistleblowing” o, alternativamente, utilizzando il link:

https://padania-acque.segnalazioni.net/

Per garantire la massima tutela della riservatezza dell’identità personale del segnalante, si raccomanda di accedere alla sopra menzionata piattaforma informatica utilizzando esclusivamente una rete informativa NON aziendale.

In alternativa è possibile effettuare segnalazioni interne avvalendosi dei servizi di posta ordinaria, scrivendo al RPCT di Padania Acque S.p.A. presso la Sede legale della Società in Via del Macello, 14 – 26100 Cremona, avendo cura di adottare le seguenti modalità di confezionamento della segnalazione.

In una prima busta chiusa il segnalante inserirà i propri dati identificativi accompagnati da una fotocopia del proprio documento di riconoscimento, mentre in una seconda busta chiusa inserirà il testo riportante la descrizione degli elementi di fatto da segnalare; e ciò al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste, poi, dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “NON APRIRE - Riservata Personale al RPCT.

Le segnalazioni interne possono, altresì, essere formulate al RPCT in modo diretto ed orale, sia contattandolo sul numero di telefonia mobile 333 4852377, sia richiedendo la fissazione di un appuntamento a tal fine dedicato, da concordarsi a mezzo del medesimo contatto telefonico.

Del suddetto incontro verrà redatto processo verbale.

Colui il quale formula una segnalazione con canali diversi rispetto a quelli sopra descritti non potrà godere delle tutele previste per il whistleblower dal D.Lgs. n. 24/2023.

Elementi essenziale della segnalazione:

È necessario che la segnalazione sia sufficientemente circostanziata al fine di consentirne la gestione.

In particolare, essa deve riportare:

  • le circostanze di tempo e di luogo relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
  • la descrizione dei fatti;
  • le generalità o altri elementi che consentano di individuare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È, inoltre, utile allegare documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti esposti, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza di quanto segnalato.

      1. La gestione della segnalazione interna

Rispetto alla segnalazione interna il RPCT:

  • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
  • dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell’ipotesi in cui la segnalazione assuma contorni che possano integrare illeciti penali riconducibili al cosiddetto catalogo dei reati di rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, convoca l’ODV al fine di condividere il necessario scambio di informazioni, sempre nel rispetto del principio di riservatezza; l’ODV gestisce quindi la segnalazione e ne comunica l’esito al RPCT il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al segnalante.

Nell’ambito delle rispettive competenze, ove opportuno, il RPCT e l’ODV collaborano all’istruzione ed alla definizione del procedimento originato dalla segnalazione.

L’attività istruttoria può concludersi mediante due esiti alternativi:

  • qualora, a seguito dell’attività svolta, si ravvisino elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, viene disposta l’archiviazione con adeguata motivazione;
  • qualora, invece, sussista un fumus di fondatezza vengono informati gli organi preposti interni o le Autorità esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Si ricorda che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società e oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all’interno della Società ovvero della magistratura.

    1. Segnalazione esterna - quando ricorrervi

In attuazione delle previsioni normative di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023, è istituito presso l’ANAC il canale di segnalazione esterna che è possibile attivare, in via subordinata rispetto al canale di segnalazione interna, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1) il canale di segnalazione interna di cui al precedente Regolamento non è attivo;

2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;

3) il whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per accedere al servizio è necessario accedere alla seguente pagina web di ANAC

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Una volta attivato il canale di segnalazione esterna, l’ANAC ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 24/2023:

  • darà avviso al whistleblower del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'Autorità ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
  • darà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, ove sussistano giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
  • comunicherà al segnalante l'esito finale, che potrà consistere: nell'archiviazione; nella trasmissione alle autorità competenti; in una raccomandazione; in una sanzione amministrativa.
    1. Divulgazioni pubbliche

Le tutele previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 per il whistleblower si applicano anche a coloro che rendono di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione di massa, solo ed esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 24/2023 e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Tale modalità di segnalazione è quindi da attivare in contesti di particolare gravità, in situazioni in cui la normale procedura, mediante canale interno o esterno, non è sufficiente a prevenire o contrastare la condotta illecita.

  1. La tutela della riservatezza

Le segnalazioni sono utilizzate dalla Società esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona segnalante.

In aderenza al comma 6 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, Il Responsabile della Funzione “Risorse Umane e Organizzazione” avvisa - mediante comunicazione scritta - la persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell’identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta al diritto all’accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs.                n. 33/2013.

Fermo quanto previsto dai commi 1 e 8 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, anche su sua espressa richiesta, mediante procedimento cartolare, attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

  1. Trattamento dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato dalla Società a norma del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/08.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 (Diritto di accetto dell’interessato) a 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione) del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di limitazioni ai diritti dell’interessato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

  1. Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano alle persone di cui al paragrafo 5 del presente Regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) il whistleblower ha segnalato o divulgato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 (Paragrafo 4 “Ambito di applicazione oggettivo” del presente Regolamento);

2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in aderenza alle disposizioni di cui al Capo II del D.Lgs. n. 24/2023;

3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione/divulgazione effettuata e le misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Ferme le responsabilità penali e disciplinari del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile, quando è accertata - anche con sentenza di primo grado - la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia non sono garantite le tutele stabilite dal Capo III del D.Lgs. n. 24/2013 e, alla persona segnalante o denunciante, è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

  1. Divieto di ritorsione

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione. Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del segnalante, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di colui che li ha attuati.

 In caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dal whistleblower, se lo stesso dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione può comunicare la circostanza all’ANAC affinché assuma le determinazioni di competenza.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell’accaduto alle organizzazioni sindacali o all’Autorità Giudiziaria competente.

  1. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente capoverso è esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

  1. Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal D.Lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui al comma4 dell’art. 2113 del Codice civile.